La comunità montana Alta Tuscia laziale ha liquidato la società Co.Geoterm

ACQUAPENDENTE (Viterbo) – Con voto unanime il Consiglio Comunità Montana Alta Tuscia Laziale mette ufficialmente in liquidazione la Società Co.Geoterm. Queste le motivazioni presentate dal Commissario Straordinario Giovanni Giuliani che vengono a far parte integrante del Verbale di Delibera N° 9: “RICHIAMATO il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”); CONSIDERATO che con l’entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l’art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un’operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall’art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale; 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15; 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4. 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4; VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società e dei consorzi partecipati dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente; CONSIDERATO che il Consorzio CO.GEOTERM risulta essere partecipato in equal misura dalla Provincia di Viterbo, dal Comune di Latera e dalla Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, attualmente in stato di commissariamento; CONSIDERATO che il Consorzio CO.GEOTERM non ha mai dato avvio alle attività previste dallo statuto, tant’è che risulta inattiva, come si evince da recente visura camerale della Cciaa di Viterbo; CONSIDERATO, inoltre che il Consorzio CO.GEOTERM è stato parte di causa civile iscritta al n. 15092/2007 R.G. intentata dal C.C.C. Consorzio Cooperative Costruzioni e procedura di esucuzione immobiliare n. R.G.E. 8/2003 che ha portato di recente alla fissazione dell’udienza finale per l’approvazione del progetto di distribuzione degli immobili pignorati e venduti a seguito della citata procedura esecutiva; RILEVATA la volontà comune dei soci del Consorzio CO.GEOTERM, di procedere allo scioglimento ed alla messa in liquidazione del Consorzio stesso, nominando in sede di Assemblea straordinaria dei Soci, un Liquidatore che si occuperà delle relative procedure; VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/200; Con voti unanimi e favorevoli DELIBERA 1. Di dare atto della volontà della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale di convocare Assemblea straordinaria dei Soci del Consorzio CO.GEOTERM che si svolgerà presso un Notaio, da individuare a cura della Provincia di Viterbo, per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dello stesso, con contestuale nomina di un Liquidatore”.